Il 9 settembre entra in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo economico (7 giugno 2017 ai sensi dell’articolo 144 del Nuovo codice degli appalti) che disciplina alcuni aspetti e caratteristiche dei buoni pasto.
La normativa non incide sui contratti in essere, ma porta con sé alcune novità:
- l’ampliamento dei soggetti che possono ricevere buoni pasto (agriturismo, ittiturismo, spacci aziendali, imprese alimentari artigiane, agricoltori per la vendita al dettaglio e il consumo sul posto)
- la cumulabilità fino a otto buoni pasto
- la possibilità di acquistare prodotti alimentari anche per il consumo non immediato.
Per quanto riguarda il rapporto tra società emettitrici ed esercizi convenzionati, è introdotto il divieto di ritardare o negare il pagamento di fatture oggetto di contestazioni parziali e l’obbligo di pagare almeno la parte non contestata. La nuova normativa prevede anche misure che depotenziano i servizi aggiuntivi, voci che, secondo quanto denunciato a più riprese dagli esercenti, fanno lievitare, spesso immotivatamente, i costi.
L’aver chiarito e regolato alcuni aspetti del rapporto tra le società emettitrici e le attività convenzionate non ha tuttavia risolto il problema della sostenibilità degli strumenti. «La modifica del Codice degli Appalti avvenuta a maggio scorso – spiega la Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi – ha introdotto una dirompente novità relativamente allo sconto che la società emettitrice dovrà proporre alla Pubblica Amministrazione in sede di gara, che non dovrà essere superiore alla commissione proposta all’esercente». Una norma che potrebbe calmierare le commissioni o, al contrario, innalzarle fino allo sconto offerto nella gara d’appalto. Per questo l’associaizone guarda con preoccupazione al prossimo bando Consip, atteso per gennaio 2018, che potrebbe rafforzare il criterio del massimo ribasso degli appalti.