Scatterà il 13 luglio il “click day” per il bonus digitalizzazione che permette l’ammodernamento tecnologico delle strutture ricettive. L’articolo 9 del decreto legge 83, del 31 maggio 2014, ha introdotto un credito d’imposta a favore degli “esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari”, nonché a favore delle “agenzie di viaggi e ai tour operator”. Lo stesso articolo prevede per il 2015 (riferite a spese del 2014) una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. Per avere il riconoscimento del credito d’imposta per il 2014, primo anno di applicazione, la presentazione delle istanze in via telematica deve avvenire dalle ore 10 di lunedì prossimo (13 luglio) alle ore 12 del 24 luglio inviando le istanze al Mibact, portale procedimenti (https:/procedimenti.beniculturali.gov.it). Le risorse disponibili sono a esaurimento: è importante quindi l’ordine di invio delle richieste. Attenzione anche al cumulo con altre agevolazioni: il bonus infatti ricade nel regime Ue “de minimis”.
Il credito d’imposta, riconosciuto per le spese sostenute nel triennio dal 2014 al 2016, è del 30% con un ammontare massimo di 12.500 euro, per tutto il triennio indicato. In altre parole, le spese massime complessive agevolabili saranno pari a 41.666 euro. Il decreto del ministero dei Beni culturali e del turismo del 12 febbraio 2015, dando applicazione al tax credit sulla digitalizzazione, ha individuato con precisione i soggetti beneficiari, specificando, per quanto concerne l’esercizio ricettivo singolo, che si tratta di strutture alberghiere a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori, composte da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono ammessi all’agevolazione anche gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari , intendendosi per tali l’aggregazione, nella forma del consorzio, delle rete d’impresa, delle Ati (associazioni temporanee di impresa) e degli organismi o enti similari, per l’esercizio delle attività per le strutture singole.
Infine, essendo ammesse al beneficio anche le strutture extra-alberghiere, il decreto ha specificato che in tale caso si può trattare, per esempio, degli affittacamere, degli ostelli per la gioventù, delle case e degli appartamenti per le vacanze nonché dei bed and breakfast, mentre per “agenzie di viaggio e tour operator”, si intendono quei soggetti che applicano lo studio di settore approvato con decreto del 28 dicembre 2012 (VG78U).
Anche con riferimento alle spese che possono rientrare nell’agevolazione, il decreto attuattivo – specificando dapprima che esse si considerano effettivamente sostenute in base alle regole del Tuir (esercizio di competenza, articolo 109), e che l’averle effettuate deve risultare da “apposita attestazione” rilasciata o dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto all’apposito registro o, ancora, da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o a quello dei periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del Caf – fornisce un elenco completo anche delle spese “eleggibili”; ossia:
– spese per l’impianto wi-fi, con riferimento all’acquisto e installazione di modem e/o router, della dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile e cioè di antenne terrestri, parabole e ripetitori di segnale, e a condizione che venga messo a disposizione del cliente un servizio gratuito di velocità di connessione pari almeno a un megabit/s in download;
– spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile, con riferimento all’acquisto di software e applicazioni:
– spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, se in grado di garantire “standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi”, con riferimento all’acquisto di software e hardware,
– spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme informatiche specializzate, con riferimenti al contratto di fornitura spazi web e pubblicità online;
– spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, con riferimento al contratto di fornitura e prestazione di servizi;
– spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone che disabilità, con riferimento al contratto di fornitura di prestazioni e di servizi nonché l’acquisto di software;
– spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente, con riferimento al contratto di prestazione e di servizio di docenze e tutoraggio.
( di Michele Brusaterra, da Il Sole 24 ore di venerdì 10 luglio 2015)