Alberghi, il nuovo credito d’imposta non è cumulabile

Alberghi, il nuovo credito d’imposta non è cumulabile

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Il nuovo credito d’imposta del 30% sulle spese sostenute nel triennio 2014-2016 per interventi edilizi, risparmio energetico e arredamento degli alberghi non è cumulabile con la detrazione Irpef e Ires del 55-65% sul risparmio energetico, con quella Irpef del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie o con quella del 50% su acquisti di mobili e grandi elettrodomestici.

È, infatti, un credito d’imposta alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione fiscale.

L’incumulabilità vale solo per le medesime voci di spesa. Quindi si può scegliere di beneficiare del credito d’imposta per alcuni interventi e di una delle altre detrazioni per altre spese, se sono rispettati i relativi requisiti.

Sono agevolate con il nuovo credito d’imposta manutenzioni straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni edilizie, eliminazioni di barriere architettoniche e incrementi di efficienza energetica di strutture ricettive turistico-alberghiere.

Sono incentivate anche le spese per acquisti di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto di interventi (articolo 10, commi da 1 a 4 e 7, Dl83/2014).

Sono interessate al bonus solo le imprese alberghiere esistenti al primo gennaio 2012. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un dottore commercialista, da un esperto contabile, da un consulente del lavoro o da un responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per struttura alberghiera si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Questa struttura non può avere meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Tra le strutture alberghiere, vi rientrano gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Nel triennio 2014-2016, le spese massime agevolabili sono pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera (credito d’imposta massimo complessivo non superiore a 200.000 euro). Il credito è riconosciuto fino a esaurimento dei fondi disponibili (20 milioni di euro per il 2015 e 50 per gli anni dal 2016 al 2019).

La modalità telematica per l’invio della domanda del nuovo bonus dovrà essere definita dal ministero del Beni Culturali entro il 15 agosto 2015. A regime, dovrà essere presentata dal primo gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese ed entro il 29 aprile si riceverà la comunicazione del credito effettivamente spettante. Solo per le spese sostenute nel 2014, la domanda dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla definizione della predetta modalità telematica.

Il bonus dovrà essere riportato in Unico, verrà ripartito in tre quote annuali di pari importo e potrà essere solo utilizzato in compensazione in F24, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Il bonus è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti cosiddetti de minimis (regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

La fruizione del credito d’imposta non comporta la sua tassazione né ai fini Ires o Irpef né ai fini Irap.

(Da Il sole 24 ore del 6 agosto 2015 – La guida pratica per la famiglia – Pagina a cura di Luca de Stefani)