Il 19 ottobre scorso, Confcommercio ha firmato con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL l’accordo sull’apprendistato nel Terziario sia per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 41, co. 2, lett. a, d.lgs. n. 81/2015 ) sia sull’apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 41, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 81/2015). “Si tratta di un accordo importante – annota Enrico Betti, responsabile delle Politiche del Lavoro di Ascom Confcommercio Bergamo e componente della Commissione Lavoro di Confcommercio Imprese per l’Italia – che ancora una volta conferma la rilevanza dei corpi intermedi nel mercato del lavoro avvicinando tra loro istituzioni, scuole e Imprese. Un metodo virtuoso che crea un contratto “cerniera” vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti, ma sopratutto contribuisce a creare una figura professionale adeguata alle esigenze dell’impresa e all’effettivo fabbisogno del mercato del lavoro”.
L’accordo prevede quanto segue:
* Apprendistato di I livello per i giovani dal compimento dei 15 anni fino al compimento dei 25 anni
Per l’apprendistato di I livello, viene disciplinata la retribuzione delle ore svolte presso il datore, ferme restando le previsioni di legge per la formazione curriculare:
- ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa: nessuna retribuzione (ex art. 43, co. 7);
- ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
- ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:
1° e 2° anno | 50% dei qualificati |
3° anno | 65% dei qualificati |
Eventuale 4° anno | 70% dei qualificati |
Inoltre, viene introdotta una misura incentivante per la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, prevedendo in questo caso un sottoinquadramento del lavoratore di un livello per ulteriori 12 mesi. Ancora, viene disciplinata la possibilità di proseguire il rapporto in apprendistato professionalizzante per ottenere anche la qualifica contrattuale, nel rispetto delle durate massime previste dalla disciplina contrattuale per l’apprendistato professionalizzante. Detto in altri termini, la somma dei periodi in apprendistato di I livello e in apprendistato professionalizzante non può superare i 36 mesi ovvero i 42 e 48 per le specifiche qualifiche con durata fino a 5 anni, previste nell’accordo di riordino dell’apprendistato del 24 marzo 2012.
Apprendistato di III livello per i giovani tra i 18 anni ed i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
Per l’apprendistato di III livello, la retribuzione è così stabilita:
- ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa: nessuna retribuzione (art. 43, co. 7);
- ore di formazione svolte presso il datore in base al piano curriculare: 10% della retribuzione dei lavoratori qualificati per la medesima figura professionale;
- ore svolte presso il datore eccedenti quelle di formazione:
- prima metà del periodo: l’apprendista è sottoinquadrato di due livelli
- seconda metà del periodo: l’apprendista è sottoinquadrato di un livello