Agenzia delle Entrate, “Bonus mobili valido anche per i lavori iniziati nel 2017”

Agenzia delle Entrate, “Bonus mobili valido anche per i lavori iniziati nel 2017”

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bonus23423.jpgPer fare maggiore chiarezza sul Bonus Mobili, la detrazione del 50% sull’acquisto di arredi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande frequenti. Il bonusè stato confermato anche per il 2017, limitatamente, però, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016.

È possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici in relazione a un intervento di ristrutturazione che avrà inizio nel 2017?

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, spetta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, DL 63/2013). La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 dalla Legge 232/2016 che, per il 2017, ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017. Pertanto, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento a un intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.

Posso usufruire del bonus arredi se l’acquisto è avvenuto prima dell’inizio del lavori di ristrutturazione?

Il presupposto per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è costituito dalla effettuazione di interventi di recupero edilizio sull’immobile al cui arredo gli stessi sono destinati (articolo 16, comma 2, DL 63/2013). In altri termini, il legislatore ha inteso agevolare gli acquisti diretti al completamento dell’arredo dell’immobile oggetto dei lavori.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione, però, che i lavori edilizi siano stati già avviati. In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.3).

La sostituzione della caldaia consente di beneficiare del bonus arredi?

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ammessi alla detrazione del 50%, costituiscono presupposto per l’accesso al ‘bonus mobili’, a patto che si tratti quanto meno di interventi di manutenzione straordinaria eseguiti su singole unità immobiliari abitative.Gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir) e, in particolare, quelli che utilizzano fonti rinnovabili di energia, sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (articolo 123, comma 1, Dpr 380/2001).  Negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria, tenendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria.
Quindi, la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di ‘manutenzione straordinaria’, consente l’accesso al bonus mobili, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del citato articolo 16-bis (Circolare 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.5).

Per beneficiare del bonus mobili è possibile pagare con bonifico ordinario?

I pagamenti devono essere effettuati con carta di debito o di credito ovvero con bonifico ordinario, bancario o postale; non è, quindi, necessario utilizzare quello appositamente predisposto da banche e poste per le spese di ristrutturazione edilizia.
Il bonus mobili per giovani coppie è cumulabile con il bonus mobili ed elettrodomestici?

Per espressa previsione normativa, la detrazione prevista a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare, acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo dell’abitazione stessa, non è cumulabile con quella relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 1, comma 75, ultimo periodo, Legge 208/2015).

Io e la mia compagna nel 2016 abbiamo comprato casa. Non essendo sposati, come possiamo attestare il requisito della convivenza per beneficiare del bonus mobili per giovani coppie?

Anche le giovani coppie conviventi more uxorio (in cui almeno uno dei due non abbia superato i 35 anni), acquirenti di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, hanno diritto, al ricorrere di tutte le condizioni richieste dalla legge, alla detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima abitazione. L’agevolazione spetta per le spese effettuate nel 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro.
Per le giovani coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000 (Circolare 7/E del 31 marzo 2016, paragrafo 2).

 

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