Per le edicole è in arrivo un piccolo aiuto. La legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) introduce un’agevolazione fiscale per le attività al dettaglio che esercitano esclusivamente la vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il credito d’imposta vale anche per le edicole ‘miste’ purché rappresentino l’unico venditore al dettaglio di giornali del loro comune. L’agevolazione prevede per gli anni 2019-2020 un bonus fino a 2.000 euro, fino a esaurimento risorse. Per il 2019 sono stati stanziati 13 milioni di euro e per il 2020 17 milioni. Il bonus è valutato sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP E TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con un apposito decreto. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione (ai sensi dell’art. 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997).
“Il provvedimento riguarda circa 170 rivendite di giornali e riviste sulle 560 attive in questo momento nella nostra provincia e si riferisce circa a un centinaio, che sono le rivendite uniche nel singolo paese di appartenenza, l’unico venditore di giornali e 70 invece che sono chioschi e venditori esclusivi di giornali. E’ chiaro che pur essendo l’importo contenuto rappresenta una grande boccata d’ossigeno per un sistema che è ancora in grande difficoltà. Soprattutto per quelli che sono esclusivi oppure che hanno un bacino di riferimento come per esempio i piccoli comuni della montagna e della pianura”, nota il direttore di Ascom Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini.
Soggetti che possono svolgere la vendita di giornali e periodici
La normativa vigente (art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170/2001) prevede che possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita medie e grandi, nonché i centri commerciali (di cui all’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.