Lavoratori del turismo, sospeso a novembre l’elemento economico di garanzia previsto dal CCNL

Lavoratori del turismo, sospeso a novembre l’elemento economico di garanzia previsto dal CCNL

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Le mutate condizioni rispetto al momento della sottoscrizione del contratto non rendono possibile erogare il trattamento retributivo una tantum legato alla produttività

Secondo Ascom Confcommercio Bergamo, le aziende del turismo possono sospendere e non corrispondere l’importo annuale previsto a titolo di elemento economico con la retribuzione del mese di novembre. Tale posizione, avvalorata anche da Fipe nazionale, è dettata dalle mutate condizioni rispetto al momento della sottoscrizione del CCNL che non rendono possibile erogare il trattamento retributivo una tantum legato alla produttività in una situazione di grave crisi economica come quella che tutte le imprese del settore hanno attraversato e stanno tuttora stanno vivendo, legata alle perduranti incertezze generate dalla pandemia.

La decisione, trova il fondamento nell’articolo 13, comma 13, del CCNL 8 febbraio 2018, esplicito nella previsione della fattispecie di deroga all’obbligo con il richiamo ‘a fronte di situazioni economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi estremi’ – sottolinea Enrico Betti, responsabile area Politiche del lavoro Ascom Confcommercio Bergamo-. Inoltre, l’elemento economico di garanzia è un trattamento legato alla produttività e le norme contrattuali per il premio di risultato si applicano anche all’elemento economico di garanzia”.
“Naturalmente dobbiamo evidenziare che ci potrebbero essere azioni di rivalsa da parte dei lavoratori e/o delle Organizzazioni sindacali il cui esito giudiziale è incerto – conclude Betti -. Invitiamo le imprese a contattare l’Area Politiche del Lavoro, Welfare e Relazioni Sindacali”.