Sostituzione dei veicoli inquinanti,
quando scatta l’esenzione dal bollo  

La Giunta Regionale, nella seduta del 20 dicembre, ha deliberato i criteri e le modalità applicative per l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale 2014 in caso di sostituzione di veicoli inquinanti con nuovi mezzi (ad uso trasporto persone e commerciali).
La misura – annunciata e prevista dal Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria – consentirà un’esenzione dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 in caso di rottamazione nell’anno 2014 di veicoli Euro 0 benzina/diesel, Euro 1, 2 o 3 diesel e contestuale acquisto di un veicolo nuovo. Sono inclusi i veicoli da destinare alla rottamazione con alimentazione doppia benzina/metano o benzina/Gpl, purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0-benzina. Ai fini dell’agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per le autovetture destinate alla rottamazione. Il veicolo demolito deve appartenere alla stessa categoria (M1 – veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente o N1 – veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t) di quello di nuova immatricolazione.
Il nuovo mezzo, intestato al medesimo proprietario, dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie tecniche:
veicoli destinati al trasporto di persone: bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) o ibrido fino a 2.000 cc di cilindrata; benzina Euro 5 o superiore fino a 1.600 cc; diesel Euro 6 fino a 2.000 cc;
veicoli destinati al trasporto merci max. 3,5 t: bifuel, ibrido, benzina Euro 5 o superiore, diesel Euro 6.
La consegna del veicolo al demolitore autorizzato deve avvenire nel periodo compreso fra l’inizio del mese precedente e la fine del mese successivo a quello di immatricolazione del veicolo nuovo. In ogni caso non può essere precedente al primo gennaio 2014. L’immatricolazione deve ricadere nel periodo compreso fra il primo gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, secondo le risultanze della carta di circolazione. Saranno esclusi dal beneficio i veicoli immatricolati dopo il 31 dicembre 2014, anche in presenza di contratti di acquisto perfezionati prima di tale data. Ad ogni veicolo demolito può essere associato un solo veicolo di nuova immatricolazione.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che hanno residenza o sede in Lombardia, siano essi persone fisiche o giuridiche. Sono escluse le imprese che esercitano l’attività di commercio di veicoli nuovi o usati.
I contribuenti-imprese che vogliano beneficiare dell’ecoincentivo, dovranno inviare tramite posta certificata all’indirizzo ambiente@pec.regione.lombardia.it l’apposita dichiarazione (allegata alla delibera), corredata dal documento d’identità del legale rappresentante. Regione Lombardia, in presenza dei requisiti previsti, invierà ai soggetti interessati una comunicazione di riconoscimento del beneficio.