Lavoro occasionale, al via i nuovi “voucher”. In Ascom il servizio di attivazione

Lavoro occasionale, al via i nuovi “voucher”. In Ascom il servizio di attivazione

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Per le aziende arrivano i “nuovi voucher”. Si chiamano Prest.O, acronimo di prestazione di lavoro occasionale, e non sono dei ticket, ma dei veri e propri contratti di lavoro utilizzabili dalle aziende che hanno un massimo di cinque dipendenti a tempo indeterminato. La procedura per i nuovi contratti è attiva da oggi, 10 luglio, sulla piattaforma digitale dell’Inps. L’Ufficio Politiche del lavoro e relazioni sindacali dell’Ascom di Bergamo è a disposizione dei soci per la consulenza, la registrazione al portale e per la comunicazione della prestazione. (Info: tel. 035 4120111)

Ecco come funzionano

Chi può utilizzarli

  • l’impresa utilizzatrice, o il professionista, non deve avere più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
  • l’impresa non deve appartenere al settore edile e non deve svolgere attività pericolose (come attività nelle cave e nelle miniere);
  • l’utilizzatore non deve essere coinvolto nell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • l’utilizzatore non deve aver avuto, con lo stesso lavoratore, da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
  • il compenso derivante dalla prestazione del singolo lavoratore non deve oltrepassare i 2.500 euro annui;
  • i compensi complessivi derivanti dai Presto non devono superare i 5.000 euro annui (il tetto sale a 6.250 euro, se la prestazione è resa da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di sussidi a sostegno del reddito);
  • la singola prestazione non deve superare le 4 ore continuative;
  • il compenso per singola prestazione non deve essere inferiore a 36 euro;
  • non bisogna superare il tetto massimo di 280 ore annue (70 pacchetti da 4 ore).

Attenzione, in caso di superamento del limite di 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, nel caso di violazioni relative all’obbligo di comunicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera.

Il lavoratore con contratto di prestazione occasionale ha inoltre diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali

Registrazione e attivazione del contratto

Per attivare una prestazione occasionale, è innanzitutto necessario che committente e lavoratore si registrino, con le loro credenziali, all’interno del portale Inps. Si accede, poi, a un’apposita piattaforma telematica, nella quale il committente dovrà attivare la prestazione inserendo un’apposita comunicazione. La comunicazione deve essere inviata, attraverso la piattaforma Inps, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione; è possibile avvalersi anche dell’aiuto di un intermediario.

La Comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
  • il compenso pattuito in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

L’attivazione della prestazione è notificata al prestatore di lavoro direttamente dall’Inps, tramite sms o posta elettronica. Se la prestazione non viene resa, il datore di lavoro ha 3 giorni per comunicarlo all’Inps; in caso contrario, l’Inps effettua comunque i pagamenti.

Il pagamento della prestazione

Il compenso netto per il lavoratore previsto dai Presto è pari a 9 euro l’ora. Il pagamento viene effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata svolta l’attività lavorativa. Il pagamento avviene direttamente nel conto corrente indicato dal lavoratore; in mancanza, avviene tramite bonifico domiciliato alle Poste. Il committente è tenuto a pagare la prestazione utilizzando il modello F24, senza, però, poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali. Non è invece possibile effettuare pagamenti presso le tabaccherie acquistando carnet di buoni, come avveniva con i vecchi voucher.