Dal 4 gennaio 2018 i prodotti tessili e calzature venduti alla rinfusa, senza informazioni corrette per il consumatore, costeranno cari a chi li mette sul mercato. Entra in vigore una nuova disciplina sanzionatoria per l’etichettatura delle calzature e dei componenti tessili, con un inasprimento delle multe in capo a produttori, fornitori e distributori. Il provvedimento prevede inoltre sanzioni da 1.500 a 20 mila euro per i fabbricanti o importatori o distributori che non forniscano nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web corrette indicazioni relative alla composizione fibrosa, ai sensi del Regolamento comunitario (UE n.1007/2011).
Fino ad oggi le multe sono state elevate ai soli commercianti che spesso non hanno esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del fornitore, anche- come sottolineato da Confcommercio- per la presenza di esplicite clausole contrattuali a sfavore della parte più debole della filiera. Grazie alla battaglia sindacale condotta da Federazione Moda Italia Confcommercio, si è arrivati alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (296 del 20 dicembre 2017) del Decreto legislativo 190 del 15 novembre 2017 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni della direttiva comunitaria 94/11 in materia e il Regolamento Ue 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili.
La nuova normativa accoglie le istanze dei commercianti, attribuendo a chi effettivamente etichetta i prodotti, e quindi a fabbricanti, importatori e distributori, responsabilità diretta e conseguenti multe (fino a 20 mila euro). Inoltre il decreto introduce l’assegnazione alle Autorità di Vigilanza (Camera di Commercio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al responsabile della prima immissione sul commercio delle calzature per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
In relazione alla pubblicazione del decreto, Ascom esprime soddisfazione per veder riconosciuti nel provvedimento alcuni aspetti di principio ritenuti imprescindibili dal dettaglio moda multibrand, oltre a valorizzare chi si impegna per dare servizio e informazioni corrette, oltre che prodotti di qualità, alla clientela. “Dopo decenni di gravose sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti, viene riconosciuta piena responsabilità a chi effettivamente appone le etichette di calzature e prodotti tessili- sottolinea Diego Pedrali, presidente del Gruppo Abbigliamento e articoli sportivi Ascom, nel direttivo nazionale di Federazione Moda Italia- Confcommercio-. Era inammissibile, oltre che inaccettabile, che un operatore commerciale, molto spesso vessato da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, dovesse ancora rispondere di omissioni o negligenze di produttori e importatori. Un’anomalia che finalmente è stata oggi sanata”. A ulteriore tutela della trasparenza e dei consumatori, il distributore che metta sul mercato le calzature senza aver correttamente informato i clienti del significato della simbologia adottata sull’etichetta, è soggetto ad una multa che va da 200 a 1.000 euro. “E’ importante anche definire le diverse parti delle calzature e far conoscere i diversi pittogrammi utilizzati per il cuoio, con il dorso dell’animale, o l’ecopelle o ancora il cuoio rivestito- continua Pedrali-. Il decreto tutela così anche il cliente finale”.
Per il presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente di Confcommercio, Renato Borghi: “Questo Decreto è una risposta al grande lavoro prodotto in questi anni sul territorio italiano da Federazione Moda Italia – Confcommercio, in risposta all’esigenza di chiarezza e trasparenza nelle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta ed alla richiesta di sanzioni proporzionate alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera”.