Dal 24 ottobre nuove regole per uso termini cuoio, pelle e pelliccia

Dal 24 ottobre nuove regole per uso termini cuoio, pelle e pelliccia

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Da sabato 24 ottobre entrano in vigore le prescrizioni contenute nel decreto legislativo n.68 del 9 giugno 2020 su “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e la relativa disciplina sanzionatoria ( ai sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n.37). In particolare, il provvedimento vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.

Tra le condotte che saranno punite sono ricomprese la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni per chi effettivamente etichetta i prodotti (produttori/importatori) che vanno da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 20.000 euro.

Ai commercianti è lasciata la sola verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura.
In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato ad una sanzione da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

Grazie all’azione di Federazione Moda Italia, è stata accolta la possibilità di smaltire le scorte.
Il decreto infatti prevede: “I materiali ed i manufatti di cui all’articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell’esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Sarà possibile la vendita di prodotti in magazzino fino all’esaurimento delle scorte entro e non oltre il 23 ottobre 2022.