Dal 15 ottobre tornano le limitazioni alla circolazione. Stop anche moto e motorini Euro 1

Dal 15 ottobre tornano le limitazioni alla circolazione. Stop anche moto e motorini Euro 1

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Dal 15 ottobre 2016 fino al 15 aprile 2017 sono in vigore in Lombardia, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli, finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell’aria.

Oltre che i Comuni ricadenti nella Fascia 1, dal 2015 i provvedimenti interessando quelli inseriti nella Fascia 2, per un totale di 570 Comuni. In Bergamasca sono 37 i Comuni in Fascia 1 e 74 quelli in Fascia 2.

Le limitazioni alla circolazione vanno dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli:

  • autoveicoli benzina non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (ossia i veicoli “Euro 0 benzina”);
  • autoveicoli diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli  “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).

Dal 15 ottobre 2016, inoltre, entreranno in vigore le nuove limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 (commercializzati fino al 2004) nella Fascia 1 nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30. Per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 è invece vietata, lo si ricorda, la circolazione in tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda gli Euro 3 diesel, non sono stati disposti gli ipotizzati fermi parziali nei comuni di Fascia 1, a causa della mancanza della disponibilità di risorse statali per il sostegno economico della misura. Tuttavia potranno essere adottate misure restrittive alla circolazione di tali veicoli in ambito locale solo in caso di situazioni temporanee di protratto superamento dei limiti di qualità dell’aria. 

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione:

  • delle autostrade;
  • delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004;
  • dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
  • veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
    – veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; – veicoli di pronto soccorso sanitario; – scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958; – veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; – autovetture targate CD e CC.
  • Sono derogati dal fermo della circolazione anche i seguenti veicoli:
  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
    veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I tratti stradali esclusi sono individuati da provvedimenti specifici. Eventuali richieste di ulteriori esclusioni potranno essere richieste dai singoli Comuni.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da 75 a 450 euro.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno è inoltre obbligatorio:

  • lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  • lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.