Con riferimento alla Legge Regionale numero 8/2013 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico, la Giunta Regionale ha nei giorni scorsi promulgato il divieto di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi cosiddetti sensibili (istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori). A questo proposito, con DGR numero 1274/2014 pubblicata sul BURL n. 5 del 28 gennaio , la Giunta Regionale ha dato attuazione alle disposizioni della legge regionale. La distanza dai luoghi sensibili è calcolata dai singoli comuni “considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, oppure un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale”.
Queste disposizioni si applicano a tutte le nuove collocazioni di apparecchi effettuate dopo la pubblicazione del provvedimento sul BURL (pubblicazione avvenuta in data odierna). “Il Provvedimento della Regione va a normare di fatto un aspetto che negli ultimi vent’anni aveva preoccupato l’opinione pubblica di fronte all’apertura di sale giochi nei centri urbani a ridosso dei luoghi sensibili. Ovviamente risulta essere determinante dare continuità a quanto stabilito dalla legge in termini di vantaggi ed indennizzi per coloro che in qualche misura rimuovono il sistema di gioco dai loro locali – sottolinea Oscar Fusini, vicedirettore Ascom -. Oggi esiste un alto numero di esercizi che sopravvive con i proventi del gioco. Ora, si tratta di capire se si vuole difendere queste imprese e i posti di lavoro collegati che rischierebbero, in assenza di incentivi, la chiusura in un contesto che si è indebolito”.