Dedurre le spese per colf, badanti e baby sitter: la proposta di Terziario Donna per dare una mano alla crescita

Dedurre le spese per colf, badanti e baby sitter: la proposta di Terziario Donna per dare una mano alla crescita

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confcommercio - assemblea terziario donna

Terziario Donna Confcommercio ha rilanciato la propria proposta di legge per introdurre la possibilità per il datore di lavoro di dedurre dal reddito le spese sostenute per la retribuzione dei collaboratori familiari, comprese baby sitter e badanti. Lo ha fatto nei giorni scorsi alla terza edizione del Forum “Donne motore della ripresa”, a Roma nella sede confederale, affrontando il tema del contributo che può dare l’imprenditoria femminile alla crescita del Paese. Anche se in Italia ci sono più donne (anche laureate) che uomini, le imprenditrici rappresentano solo un terzo del mondo imprenditoriale – è stato rilevato -. La conciliazione tra gli “impegni di cura” e quelli di lavoro rendono l’imprenditoria un’opzione meno attrattiva per le donne, sottraendo più che in altre economie avanzate competenze, risorse e opportunità al presente e futuro dell’Italia.

Chi invece sceglie di affidarsi a dei collaboratori familiari affronta delle spese, che risultano necessarie per la produzione di reddito. «A nostro parere sussiste una connessione funzionale diretta tra i costi ed oneri sostenuti per i servizi di cura dell’ambiente e di assistenza ai familiari e la produzione dei compensi che concorrono alla formazione del reddito – spiega Terziario Donna -. Reddito sul quale lo Stato ci richiede il puntuale pagamento delle tasse senza formulare alcuna considerazione accessoria. Riteniamo che, per ragioni di equità, lo Stato debba permetterci di depurare la nostra situazione reddituale complessiva di un costo che è essenziale perché questa prenda vita e corpo».

«Il lavoro all’interno della famiglia e per le cure domestiche funziona da “calmiere dei costi” del servizio pubblico – evidenzia la proposta -. C’è un atteggiamento parassitario dello Stato che realizza enormi risparmi (ad esempio evitando la istituzionalizzazione degli anziani), ma è il momento di aprire la discussione e la riflessione su questo aspetto della nostra organizzazione sociale ed è anche il momento di operare in concreto. Questa situazione determina di fatto condizioni di svantaggio, e dunque di discriminazione, che si riflettono sulla libera entrata delle donne nel mondo del lavoro cosiddetto produttivo, in quanto lavoro retribuito. Questo condiziona il libero svolgersi delle prestazioni di lavoro e ostacola le opportunità di avanzamento».

«Vogliamo mettere in evidenza – prosegue il documento – che nel caso in cui il lavoro all’interno della famiglia sia svolto da soggetto estraneo alla stessa, il compenso versato al collaboratore familiare costituisce un esborso necessario per la produzione di reddito. Se non deleghiamo le mansioni domestiche a un altro soggetto non possiamo utilizzare le nostre energie e le nostre competenze. Non possiamo nemmeno cercare una collocazione nel mondo del lavoro. Non possiamo svolgere serenamente la nostra attività professionale. Non possiamo produrre reddito. Quando invece lo facciamo, possiamo avere un percorso lavorativo durante il quale produciamo reddito. A nostro parere sussiste dunque una connessione funzionale diretta tra i costi ed oneri sostenuti per i servizi di cura dell’ambiente e di assistenza ai familiari e la produzione dei compensi che concorrono alla formazione del reddito».

Oggi in Italia questi costi vengono sostenuti dalla persona, ma non viene riconosciuta la loro inerenza alla produzione di reddito, altri paesi dell’Unione europea, invece, come Svezia, Belgio e Germania hanno inserito nella normativa fiscale agevolazioni relative ai costi per servizi domestici di cura della casa, baby sitting, e finanche aiuto ai bambini per i compiti a casa. Anche la Francia ha prodotto un documento di programmazione che include agevolazioni fiscali riconnesse ai costi degli impiegati in casa.

Ulteriore aspetto non trascurabile è che, secondo le promotrici, l’agevolazione fiscale avrà l’effetto di fare aumentare il numero dei contratti regolarmente denunciati con l’emersione di centinaia di migliaia di rapporti di lavoro che attualmente si svolgono in nero. «I dati di numerose ricerche ci dicono che il settore del lavoro domestico in Italia è l’unico che non conosce la crisi e che è in continua espansione – rileva Terziario Donna -. Ma ci dicono anche che il lavoro domestico illegale è più esteso di quello regolare. Almeno il 40% dei rapporti di lavoro che si stimano in vigore risulterebbe totalmente o parzialmente irregolare. La emersione di questi contratti di lavoro evidentemente farebbe abbassare il tasso di disoccupazione, e, ulteriore vantaggio, porterebbe nelle casse dell’Inps un considerevole montante di contributi previdenziali. Questo effetto andrebbe a compensare il minore gettito contributivo che in questi anni si sta verificando e che è destinato ad aumentare ancora a causa dell’aumento della disoccupazione e della precarizzazione del lavoro».

Il testo

Proposta di legge (Deducibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per collaboratori familiari)

All’art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n.917, è aggiunta la seguente lettera:

m) le spese sostenute per la retribuzione dell’opera dei collaboratori familiari, nella misura massima di € 9.000,00 annui, ivi comprese tutte le voci retributive, anche differite, e relativi oneri contributivi. La deduzione è riconosciuta a condizione che il rapporto di lavoro sia regolato conformemente alla normativa vigente, ivi compresa l’apertura di una posizione previdenziale. Sono altresì deducibili, nella medesima misura, le prestazioni qualificabili come occasionali. Nella nozione di collaboratori familiari ai sensi di cui al precedente periodo sono ricompresi anche i soggetti che prestano servizio di vigilanza o assistenza a familiari o altri conviventi, in ragione dell’età o per malattia. Se il collaboratore familiare presta servizio di vigilanza ovvero assistenza a figli di età inferiore a 12 anni, la deduzione di cui al primo periodo della lettera è riconosciuta nella misura massima di € 6.000,00, con esclusione dei casi in cui i destinatari delle prestazioni di assistenza sono affetti da malattia invalidante per i quali si applica il limite di deduzione indicato nel primo periodo.