Entro il 31 gennaio andrà rinnovato l’abbonamento speciale alla Rai per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti negli esercizi pubblici. Poiché nulla è cambiato per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare, il canone – ricorda la Fipe – va versato nella consueta modalità del bollettino postale che la Rai invia alle imprese prima della scadenza.
Gli importi del canone speciale per radio e tv (comprensivi di Iva del 4%) sono scaricabili al questo link. Per tutte le altre informazioni (modalità di pagamento, variazioni, disdette, ecc.) è invece questa la pagina dedicata.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio, pertanto i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che tv pagheranno solo il canone per la televisione, mentre coloro che hanno la radio ma non la tv, sono tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.
Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione.
Il tributo è previsto per legge ed è, pertanto, obbligatorio. Dopo aver appreso dalla stampa la volontà della Rai di aumentare e rafforzare i controlli su bar, ristoranti ed esercizi commerciali, la Fipe fa sapere che si sta attivando con la Rai al fine di trovare un accordo che riduca notevolmente le tariffe del canone attuale, «che si ritengono eccessive rispetto al mercato generale della multimedialità e dell’evoluzione della televisione avvenuta in questo ultimo decennio nel mondo dei pubblici esercizi, con addirittura un sistema tariffario obsoleto che ha come riferimento le “vecchie categorie”».