Letto per voi / Alberghi, sconti per il rilancio delle strutture

Letto per voi / Alberghi, sconti per il rilancio delle strutture

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Hotel-reception-bellIl credito d’imposta riconosciuto alle strutture alberghiere che effettuano interventi di ristrutturazione degli edifici, è in attesa del suo “clic day”. Il decreto legge n.83 del 2014, ha introdotto un’agevolazione a favore delle imprese del settore alberghiero, qualora vengano sostenute spese per il “rilancio”delle strutture. Da un punto di vista soggettivo, vengono però posti alcuni ben precisi paletti: il primo, fa rientrare nel perimetro dell’agevolazione solo le «imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012»; il secondo, riduce ulteriormente lo spettro, limitando l’utilizzo del credito d’imposta alle strutture che rispettino determinate caratteristiche, direttamente previste dal decreto attuativo del 7 maggio scorso, ed emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tali caratteristiche possono essere così sintetizzate: si deve trattare, innanzitutto, di strutture aperte al pubblico a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscano alloggio ed, eventualmente, vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici: il numero di camere per il pernottamento degli ospiti non deve essere inferiore a sette.

Il decreto attuativo individua nella definizione di “strutture alberghiere”, non solo gli alberghi ma anche i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi e le altre strutture individuate come tali «dalle specifiche normative regionali». Per quanto concerne le spese agevolabili, il secondo comma dell’articolo 10 del Dl n.83, prevede vi rientrino non solo gli interventi di ristrutturazione edilizia individuati alle lettere b), c) e d), del primo comma dell’articolo 3 del Dpr n. 380 del 2001 (cosiddetto Testo Unico dell’edilizia) – manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione – ma anche gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quelli volti a incrementare l’efficienza energetica e, infine, testualmente, le «spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili d’arredo». Proprio con riferimento a questa ultima tipologia di spesa, la norma prescrive esplicitamente, ricalcando così quanto già previsto per l’agevolazione nota come “bonus mobili”, che il credito d’imposta spetti solamente alle strutture alberghiere oggetto anche degli interventi di “recupero” edile indicati in precedenza. Il decreto attuativo dello 7 maggio, ha fornito, al fine di agevolare l’applicazione della norma, una elencazione esemplificativa dei beni che costituiscono “mobili d’arredo”, chiarendo che vi rientrano anche le spese per il rifacimento o la sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione tra cui, a titolo esemplificativo, forni, armadi frigoriferi e congelatori.

Il credito d’imposta, concesso nella misura del 30% delle spese complessivamente sostenute dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, può essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per quanto concerne il “bonus” riferito all’arredo, viene posta dalla norma la condizione, al fine di non decadere dall’agevolazione stessa, che l’impresa non ceda a terzi ne destini a finalità estranee all’esercizio d’impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del periodo d’imposta successivo. Così, per esempio, per i beni acquistati nel corso del 2014, gli stessi non dovranno “uscire” dall’impresa prima del 31 dicembre 2015.

Sempre con riferimento al credito d’imposta e al suo riconoscimento, il decreto attuativo prevede che dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello delle effettuazione delle spese, le imprese debbano presentare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda esclusivamente via telematica. Per il periodo 2014, le modalità d’invio, che devono essere individuare entro il 15 agosto dallo stesso Ministero (60 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo), ricalcheranno, presumibilmente e in linea di massima, quelle previste per la digitalizzazione. Al fine di poter utilizzare il credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2014, è necessario, quindi, attendere l’attivazione della procedura telematica che permetterà l’invio della richiesta per il suo riconoscimento: solo una volta accettata la domanda il contribuente potrà godere dell’agevolazione.

E’ bene, infine, tener presente che le risorse disponibili – 20 milioni di euro per il 2015 – saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e che il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, rientra nel cosiddetto regime de minimis. I richiedenti l’agevolazione dovranno, pertanto, indicare, in apposita dichiarazione, l’eventuale fruizione, nel presente periodo d’imposta e nei due precedenti, di altri aiuti de minimis.

(Michele Brusaterra – Da Il Sole 24 ore – 24 luglio 2015 )

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