Letto per voi /  Alberghi, prenotazioni online con Iva

Letto per voi / Alberghi, prenotazioni online con Iva

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Identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale per le piattaforme online con sede legale in Paesi Ue che prestano servizi di intermediazione per la prenotazione di alloggi in strutture ricettive non gestite in forma imprenditoriale o in immobili privati per brevi periodi. Questo è quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate in risposta alla richiesta di consulenza giuridica presentata da Federalberghi. L’intermediario non residente è tenuto a identificarsi in Italia e a emettere fattura con Iva italiana per le prestazioni B2C, mentre la possibilità di emettere fattura con l’applicazione del reverse charge è prevista solo in caso di intermediazione resa nei confronti di committenti soggetti passivi di imposta. I servizi consistenti nell’intermediazione della fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, infatti, devono essere assoggettati a Iva italiana secondo due criteri di collegamento: il luogo di stabilimento del committente, quando questi è un soggetto passivo di imposta (servizi B2B); il luogo di effettuazione del servizio oggetto di intermediazione, quando il committente è un soggetto che non agisce come soggetto passivo Iva ovvero svolge la sua attività senza che la stessa costituisca una professione abituale né che sia organizzata in forma di impresa (servizi B2C). La verifica circa lo “status” del soggetto committente ricade comunque sull’intermediario e da questa verifica dipendono sia la regola di territorialità applicabile all’operazione, sia le modalità di assolvimento dell’imposta. Specifica, inoltre, l’agenzia delle Entrate che l’applicazione dell’Iva nazionale alle prestazioni di intermediazione trova applicazione sia nel caso in cui l’intermediario agisca in nome e per conto del destinatario finale delle prestazioni intermediate, sia nel caso in cui egli agisca in nome e per conto del prestatore del servizio intermediato. Ciò in quanto può considerarsi soggetto “committente” sia il destinatario del servizio sottostante, sia il prestatore del servizio intermediato. La questione della qualificazione dei servizi di prenotazione relativi a prestazioni alberghiere e servizi simili resi dalle piattaforme online è, allo stato attuale, oggetto di discussione nell’ambito del Comitato Iva e, coerentemente con la posizione espressa dalla Commissione europea e dalla maggioranza degli Stati membri in senso al medesimo Comitato, l’agenzia delle Entrate ritiene applicabile ai servizi di prenotazione online relativi alle prestazioni alberghiere o simili l’articolo 7-sexies, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72 ove l’intermediario (piattaforma online) che agisce in nome e per conto del suo cliente abbia preventivamente verificato che si tratta di un servizio B2C. Il fatto che i servizi delle medesime piattaforme siano resi attraverso internet e in modo automatizzato, infatti, non appare sufficiente ad attrarli nell’ambito dei servizi resi tramite mezzi elettronici (che peraltro sono distintamente indicati nel regolamento 282/2011/Ue) e nel regime del MOSS.

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

(Tratto dal Sole 24 ore di mercoledì 7 settembre 2016)