L’Istituto Nazione del Lavoro ha fornito chiarimenti riguardo la fruizione dei benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Il provvedimento stabilisce che gli sgravi possono essere applicati sono nel caso in cui il datore di lavoro abbia rispettato in modo corretto i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali.
“Questo provvedimento conferma la valenza della contrattazione di Confcommercio che speriamo delinei una più incisa politica di valorizzazione delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale ed elimina forme di dumping contrattuale che spesso penalizzano ancor prima i lavoratori che le aziende – afferma Enrico Betti, responsabile area lavoro di Ascom Confcommercio Bergamo -. Le aziende che applicano il contratto Confcommercio, in questo modo, vengono salvaguardate rispetto a chi cerca scorciatoie contrattuali” .
Per ottenere i benefici è obbligatorio, per i datori di lavoro, il riconoscimento di trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti collettivi. “Il personale ispettivo – spiega Betti – qualora visitasse un’azienda svolgerà un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto collettivo. L’applicazione di contratti ‘al ribasso’ dal punto di vista normativo o retributivo può quindi determinare la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti”.
Infine, secondo la disposizione dell’Istituto Nazionale del Lavoro, ai fini della valutazione di equivalenza dei trattamenti riconosciuti ai lavoratori rispetto quelli previsti dai contratti collettivi, non sono ricompresi i trattamenti sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, come ad esempio il welfare aziendale.