Collocamento obbligatorio, i disabili al 60% entrano nella quota di riserva
I disabili non assunti tramite le liste di collocamento speciali possono essere computati nella riserva se la loro disabilità è pari o superiore al 60%, non quindi solo se maggiore a tale percentuale. Vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%) o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/78, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti.
Le sanzioni
Viene aumentata la sanzione che le aziende devono pagare (per ogni giorno e per ogni lavoratore). Chi non assume soggetti appartenenti alle categorie protette, entro 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, è soggetto a una sanzione pari ad una somma 5 volte maggiore la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, L. n. 68/99, al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. È applicabile la procedura di diffida ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 124/04, e la diffida dovrà prevedere, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviato dagli Uffici.