Fatta la legge, scatta il rincorrersi delle interpretazioni. È quanto sta accadendo anche con la nuova normativa in tema di vendita e somministrazione di alcol ai giovani.
Il nodo della questione sta nel diverso “peso giuridico” dei termini “vendita” e “somministrazione”. Il Decreto Balduzzi, lo si ricorderà, ha introdotto dallo scorso novembre il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro per i trasgressori. Secondo la Fipe, la Federazione dei pubblici esercizi, e la Federalberghi, la novità non avrebbe dovuto intaccare la precedente previsione, che riguarda la somministrazione e fissa il divieto fino ai 16 anni. In tema di somministrazione, infatti, l’art. 689 del codice penale già prevede che: «L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno». Le organizzazioni hanno perciò comunicato agli associati – come ha riportato anche dalla Rassegna – che restava possibile servire bevande alcoliche ai ragazzi dai 16 anni in su, mentre la vendita era vietata fino ai 18.
Ora una serie di risoluzioni, pareri e note di ministeri diversi (Sviluppo Economico e Interno, ma non quello della Salute che ha scritto il provvedimento) indicano che con il termine “vendere” non si può che intendere “fornire” le bevande alcoliche, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione. Non ci sarebbe, perciò, alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore la bevanda alcolica in un bar o discoteca oppure in un negozio. Secondo i ministeri l’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni è la seguente:
· è vietato sia vendere sia somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
· nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori di 18 anni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro;
· nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni, la sanzione è l’arresto fino a un anno;
· nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni, ma maggiori di 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
Presumendo che l’interpretazione fornita dai ministeri orienterà i controlli delle forze dell’ordine nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento, le organizzazioni sindacali invitano le aziende associate, per non esporsi al rischio di sanzioni, a non somministrare (oltre che vendere) alcolici ai minori di 18 anni. Assisteranno comunque i propri associati, garantendo la tutela legale gratuita in caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie amministrative per la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni ma maggiori di 16.
«L’interpretazione dei Ministeri – spiega il Silb Fipe – appare in contrasto con consolidati principi del diritto penale e amministrativo e conduce alla paradossale conseguenza dell’applicazione di sanzioni diverse per due fattispecie ritenute uguali dagli stessi Ministeri. Infatti la vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre la somministrazione sul posto di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata penalmente».