Tante le novità per il mondo del terziario previste dai nuovi Decreti legge. Ecco la tabella per sapere quale pass serve e quando è necessario
Tante le novità per il mondo del terziario previste dai nuovi Decreti legge per il contrasto alla pandemia. Due le misure principali: l’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’estensione dell’obbligo di “green pass” per accedere alle attività di servizio alle persone. Nel dettaglio, per entrare in centri commerciali e negozi (dal primo febbraio) e parrucchieri ed estetisti (dal 20 gennaio, vedi le scadenze da ricordare) servirà il certificato verde “base” (quindi ottenibile anche con tampone). Sempre dal primo febbraio servirà anche per uffici pubblici, servizi bancari, postali e finanziari. Quanto all’obbligo del vaccino, varrà fino al 15 giugno per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro quella data. Chi è guarito, invece, dovrà vaccinarsi obbligatoriamente dopo sei mesi.
Estensione del Green pass rafforzato ad ulteriori attività
Nel confermare l’obbligo già introdotto per alcuni settori (come per i bar e ristoranti per i servizio all’interno), il decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 229, all’art. 1 stabilisce che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai servizi e alle attività di seguito elencati sarà consentito solo ai soggetti in possesso del cosiddetto green pass rafforzato:
- Alberghi e strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- Servizi di ristorazione all’aperto;
- Piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- Mezzi di trasporto pubblico, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
L’obbligo non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Restano ferme le disposizioni che consentono l’accesso con il green pass base alle mense e al catering continuativo su base contrattuale.
Obbligo di green pass base anche nei negozi e negli altri esercizi
Il decreto del 7 gennaio 2022, n. 1, all’articolo 3, dispone che, fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi (cosiddetto Green pass base o ordinario quindi ottenibile anche con tampone):
- Servizi alla persona dal 20 gennaio 2022;
- Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari dal 1° febbraio 2022;
- Attività commerciali dal 1° febbraio 2022.
Dall’obbligo saranno escluse le sole attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con DPCM. Il decreto dovrà chiarire quali sono le attività ritenute necessarie per soddisfare le esigenze primarie, che saranno quindi escluse da tale obbligo. Questa disposizione si applicherà dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa. L’obbligo non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Sanzioni per accesso senza green pass
Resta confermato che l’attività di verifica per l’accesso è effettuata dai titolari, gestori o responsabili dell’attività o servizio per il cui accesso è obbligatorio il certificato. In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività̀ da uno a dieci giorni.
Scarica la tabella per il corretto utilizzo del Green Pass
Obbligo di vaccinazione per i cinquantenni
Il decreto del 7 gennaio 2022, con il nuovo articolo 4-quater introduce dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, fermo il termine del 15 giugno. La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della salute. L’infezione determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute. Per i contravventori è prevista una sanzione di 100 euro.
Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro privati
Sempre lo stesso Decreto n. 1 del 2022, ai sensi dell’articolo 4-quinquies, comma 1, stabilisce che a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass “Rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione).
È confermato l’obbligo per i datori di lavoro di verificare il rispetto delle prescrizioni. I lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Le imprese, indipendentemente dalla soglia dimensionale (è stato infatti soppresso il riferimento alle aziende sotto i 15 dipendenti della previgente disposizione), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Nel solco dei precedenti interventi normativi, la violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione, da parte del Prefetto, delle sanzioni ai lavoratori soggetti al nuovo obbligo vaccinale, che accedono ai luoghi di lavoro senza green pass rafforzato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 (che viene raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.