Antincendio, cambia la normativa. In Ascom corsi e consulenza personalizzata

Antincendio, cambia la normativa. In Ascom corsi e consulenza personalizzata

Dal 4 ottobre si amplia il numero di imprese soggette al piano di emergenza. Rimodulati i livelli di rischio da 1 a 3

Andrea Comotti

Cambia la normativa antincendio e, con l’entrata in vigore da ieri, 4 ottobre, la gestione della prevenzione e delle emergenze in azienda prevede alcune novità. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza, in funzione dei fattori di rischio legati all’attività svolta.
L’obbligo di predisporre un piano di emergenza, già previsto per le attività soggette al DPR 151/11 e ove siano presenti almeno 10 lavoratori, viene esteso anche ai luoghi di lavoro aperti al pubblico ove siano presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di dipendenti. «Anche per le attività che non rientrano nei casi precedenti è comunque necessario adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel documento di valutazione dei rischi (DVR)- spiega Andrea Comotti, responsabile dell’Area gestionale Ascom Confcommercio Bergamo-. Siamo a disposizione per ogni singola valutazione tecnica e abbiamo un calendario corsi dedicato». La norma conferma l’obbligo per il datore di lavoro di designare gli «addetti al servizio antincendio»,o di riservare nei casi previsti al titolare stesso dell’attività il ruolo.
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento. Il decreto regolamenta, inoltre, l’obbligo di aggiornamento della formazione, che dovrà avvenire ogni cinque anni. Sono tre i percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio: il “livello 3” sostituisce il rischio elevato (in cui rientrano ad esempio gli alberghi con oltre 200 posti letto e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti); il “livello 2” (ex rischio medio) interessa le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/11; il “livello 1” (ex rischio basso) interessa tutte le altre attività.
Le ore di formazione e aggiornamento sono commisurate al rischio: si va dalle 4 ore del “livello 1” (con aggiornamento quinquennale di 2 ore), per salire a 8 ore nel “livello 2” (5 ore aggiornamento) fino a 16 ore per il “livello 3” (8 ore aggiornamento). I corsi Ascom partono il 14 ottobre con l’aggiornamento per il “livello 1”, il 24 ottobre per la formazione di addetto “livello 1”, il 2 novembre per “livello 2 “e il 9 novembre per aggiornamento “livello 2”.

Info: 035/4120325, gestionale@ascombg.it

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