Cambiano le regole sulle forniture nella filiera alimentare

Cambiano le regole sulle forniture nella filiera alimentare

image_pdfEsporta in PDFimage_printStampa

Il Decreto legislativo 198/2021 rivede termini di pagamento e obbliga a contratti in forma scritta. Approfondimento in Ascom il 14 settembre

Il Decreto legislativo 198/2021 sulle Pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agroalimentare, entrato in vigore quasi in sordina il 15 giugno, sta destando grande preoccupazione tra commercianti e pubblici esercizi. La norma ridefinisce le relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, superando l’articolo 62 del Dl 1/2012. La nuova disciplina porta con sé importanti e sostanziali novità nei rapporti commerciali e di fornitura, dall’obbligo di redarre contratti di cessione in forma scritta della durata di almeno 12 mesi, ai termini perentori di pagamento fissati a 30 giorni dalla fornitura per i prodotti deperibili e a 60 giorni per quelli non deperibili. A suscitare particolare timore anche il regime sanzionatorio, con multe estremamente pesanti che vanno dai 2mila ai 30mila euro a seconda della violazione.

Giampietro Rota

Questa legge porta con sè un ulteriore appesantimento degli adempimenti amministrativi a carico delle aziende- sottolinea Giampietro Rota, presidente del Gruppo Grossisti Vini e bevande Ascom Confcommercio Bergamo-. Il provvedimento è già legge, ma mancano oltre all’informazione alle aziende, l’interpretazione autentica e le norme di attuazione: le imprese brancolano nel buio”.

La norma ha risvolti finanziari preoccupanti perché obbliga ad accorciare sensibilmente i termini di pagamento in settori, dal piccolo commercio ai pubblici esercizi, che stanno iniziando ora a vedere un minimo di ripresa dopo due anni da dimenticare– sottolinea il direttore Ascom Confcommercio Bergamo Oscar Fusini– . La legge, pur lodevole nei suoi obiettivi in attuazione della direttiva comunitaria a tutela dei piccoli produttori, sta paradossalmente andando a colpire altre piccole attività e imprese familiari della filiera, dai commercianti, ai bar e ristoranti”.

Al fine di informare e fare chiarezza sul tema e sulla normativa, rispetto a cui Confcommercio non ha mancato di sottoporre diverse criticità, Ascom Confcommercio Bergamo sta cercando di fornire prime importanti indicazioni agli operatori. E, al fine di approfondire nei dettagli il contenuto della normativa ha organizzato per il 14 settembre alle ore 15 un incontro esplicativo con Roberto Cerminara, responsabile del settore Commercio e Legislazione di Confcommercio Imprese per l’Italia.

La norma coinvolge nella nostra provincia oltre 10mila imprese, di cui 4654 dettaglianti alimentari, 2921 bar e pubblici esercizi, 1733 ristoranti, 547 grossisti della filiera alimentare e 333 alberghi.

Le principali novità della norma

Il decreto legislativo si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato, ma non riguarda i contratti di cessione conclusi tra fornitori e consumatori. I contratti di cessione devono essere redatti in forma scritta e devono rispettare i principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. L’atto scritto deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile.

Sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento. L’obbligo della forma scritta può essere assolto, anche, con alcune forme equipollenti quali: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti a condizione che gli elementi contrattuali sopra indicati siano, comunque, concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.

La durata dei contratti di cessione non deve essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata. L’obbligo di durata annuale non si applica ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi).

Per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il pagamento non può avvenire oltre i 30 giorni dal termine del periodo di consegna, che diventano 60 per i prodotti non deperibili.

Non è possibile annullare, da parte dell’acquirente, ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni.

La vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure, nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

I controlli saranno svolti da un nuovo organo: l’ICQRF, che può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.

Le sanzioni sono pesanti e vanno dai 2000 euro ai 30 mila euro a seconda della violazione e del fatturato dell’impresa.

image_pdfEsporta in PDFimage_printStampa