Tour operator e agenzie viaggi, cambia la tutela in caso di fallimento

agenzia viaggiCon la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge europea 2014 (legge n. 115/2015) in vigore dal 18 agosto è stato modificato radicalmente il codice del turismo relativamente alle tutele per viaggiatori coinvolti loro malgrado nel dissesto economico dei tour operator o agenzie di viaggio presso le quali abbiano acquistato un pacchetto vacanze.

In particolare, la diretta conseguenza, a partire dal 01/01/2016, prorogato dalla legge di stabilità al 1/7/2016, della nuova disciplina è la sostituzione del Fondo nazionale di garanzia, per i viaggi organizzati quale che ne sia la destinazione, con polizze assicurative o garanzie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore, garantiscano al viaggiatore il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto di viaggio e il rientro immediato del turista.

La stessa norma stabilisce la possibilità, per i pacchetti prenotati fino al 31/12/2015, di proporre istanze di rimborso entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio. Tali istanze saranno definite fino al limite di capienza del Fondo nazionale di garanzia ex art. 51 del Dlg. 79/2011. Quindi, se da un lato verrà meno l’assistenza da parte dello Stato, dall’altro è sancito l’obbligo da parte di tour operator e agenzie di viaggi di predisporre assicurazioni e garanzie bancarie, sia per i viaggi all’estero che per quelli effettuati all’interno di un singolo Paese, anche se, in questa versione dell’articolo, in caso di rientro immediato del turista, è stata rimossa la menzione a un’assistenza anche di tipo economico.