Privacy, scatta il nuovo regolamento europeo

Venerdì 25 maggio 2018 diventa operativo il nuovo Regolamento UE in materia di privacy (Reg. 2016/679 siglato RGDP o GDPR) che sostituirà l’attuale codice privacy vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Pur essendo imminente l’entrata in vigore del regolamento, si è, purtroppo, ancora in attesa del decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento comunitario previsto nei prossimi giorni, che dovrebbe chiarire le modalità operative necessarie per adempiere ai requisiti previsti.
L’Area Gestionale Ascom Confcommercio Bergamo, consapevole delle problematiche che le aziende dovranno affrontare, ha approntato un servizio di consulenza che permette ai nostri soci di intraprendere il percorso di adeguamento garantendo un successivo aggiornamento della documentazione a seguito di indicazioni che l’organo di controllo fornirà. Per informazioni sono a disposizione gli uffici al numero 035/4120325 oppure via mail all’indirizzo gestionale@ascombg.it


Le telecamere in negozio? Vanno sempre segnalate

Niente telecamere negli esercizi commerciali a scopo di sicurezza se non si informano i clienti della loro presenza con un’adeguata segnaletica.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che, con la sentenza 17440 depositata ieri, ha accolto il ricorso presentato dal Garante della privacy contro il Tribunale che aveva annullato una sanzione della stessa Autorità. Oggetto del giudizio una telecamera installata all’interno di una torrefazione, multata dall’Authority, dove il titolare aveva collegato l’occhio elettronico con un monitor, che, pur non registrando le immagini, gli consentiva di vedere chi entrava nel suo negozio quando lui si spostava al piano superiore

La sentenza afferma che l’immagine di una persona, anche se non permette l’identificazione immediata, deve essere considerata un dato personale e come tale soggetto a tutela. Alla legittima esigenza del titolare dell’esercizio di migliorare la propria sicurezza deve perciò essere affiancato il corretto trattamento della privacy.

Non è perciò lecita alcuna ripresa senza un’informativa, che può comunque essere realizzata in maniera semplice. Dove risulti impossibile informare oralmente ogni persona che può essere ripresa, la Corte dice che è sufficiente un cartello, a condizione che sia ben visibile come formato e posizione oltre che esplicito e di immediata comprensione. È necessario inoltre chiarire se le riprese sono solo guardate o anche registrate.