Green pass: vademecum per essere in regola con il certificato digitale

Pubblicato il decreto che definisce le regole comuni per l’emissione, il rilascio e la verifica. Ancora dubbi su minori e bambini sotto i 6 anni

 

Green pass, ormai ci siamo. È stato pubblicato giovedì in Gazzetta ufficiale il DPCM del 17 giugno 2021 in materia di attuazione della piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi Covid-19. Il decreto segue l’approvazione del Regolamento (UE) 2021/953 che istituisce il cosiddetto “certificato verde digitale” volto a uniformare le condizioni di sicurezza per la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’UE. Sono già 13 oltre l’Italia, i Paesi europei che hanno attivato il rilascio del certificato(sul sito del Governo è possibile consultare gli allegati del Dpcm)

Chi dovrà verificare i certificati

Oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, la legge stabilisce che tra i soggetti deputati allo svolgimento della attività di verifica ci siano anche il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’apposito elenco prefettizio (art. 3, comma 8, L. n. 94/2009); i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi, nonché i loro delegati (i quali dovranno essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica); il proprietario o chi detiene legittimamente i luoghi o i locali in cui si svolgono eventi e attività per la partecipazione ai quali è prescritto il possesso del green pass, nonché i loro delegati (anche in questo caso, incaricati con atto formale).

“Il controllo andrà quindi fatto solo quando la legge renderà obbligatorio questo adempimento, cosa che non vale per gli ospiti dell’albergo, bar o ristorante – spiega Oscar Fusini, direttore di Ascom Confcommercio Bergamo -. L’obbligo vale per le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, in relazione alle quali l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021 (“Riaperture-bis”) prevede che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi. Pur non essendo ancora confermata, Ascom Confcommercio segnala come probabile che la procedura sarà applicabile anche per l’accesso a sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel momento in cui verrà stabilita una data per la loro riapertura. Riguardo alla gestione dei minori c’è il vuoto normativo, che ci auguriamo che sia presto colmato dal legislatore”.

In merito a questo tema, Fipe stabilisce – facendo riferimento all’articolo 6 comma 2 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021 – che i bambini sotto i sei anni siano esclusi dalla presentazione di qualsiasi documento che attesta tampone o guarigione da Covid-19. Il problema resta per i chi ha tra i 6 e i 18 anni. Il consiglio di Fipe, ove non ci siano certificati di vaccinazione o tampone, è che valga l’autocertificazione da parte del genitore.

Procedure di verifica

I soggetti tenuti ad effettuare tale attività di verifica devono scaricare l’App “VerificaC19” (già disponibile su AppStore e PlayStore), che consente di controllare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet, e senza che vengano memorizzate sul dispositivo le informazioni personali. In particolare, l’interessato mostrerà il QR Code (in formato digitale oppure cartaceo), che sarà “letto” dal verificatore attraverso l’App in parola, che, a quel punto, mostrerà graficamente l’effettiva validità della certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita. Sul punto, è previsto che, su richiesta del verificatore, l’interessato debba dimostrare la propria identità personale mediante esibizione di un documento di identità.

Sanzioni e controlli

Le sanzioni nel caso di inadempimento restano confermate. II controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dalle forze di pubblica sicurezza individuate all’art. 4, comma 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020, quindi le Forze di polizia, il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La sanzione pecuniaria va dai 400 ai 1000 euro, sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Infine, permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p.

Cosa fare nell’immediato

Nonostante la piattaforma sia già attiva, e le disposizioni del provvedimento siano già efficaci, ci sono problemi nell’emissione dei certificati (dal portale del Governo dedicato al tema in commento, emerge, ad esempio, che tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni saranno rese disponibili entro il 28 giugno) e quindi anche della relativa procedura di verifica. La Fipe consiglia agli organizzatori/gestori dell’evento di utilizzare quantomeno la modulistica di autodichiarazione e tutela dei dati personali già trasmessa nei giorni scorsi.