Alcolici, scatta il divieto
di vendita agli under 18

Con la conversione in legge del decreto del decreto Balduzzi – “misure urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, che ha tra i punti di maggiore impatto la riforma della medicina territoriale – sono state introdotte anche novità in tema di vendita di alcol e tabacco ai minorenni e di giochi, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di abuso e patologie. Alcune sono già entrate in vigore lo scorso 11 novembre, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione (n. 189/2012). A cominciare dal divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, con il contestuale obbligo di richiesta da parte del venditore di un documento di identità, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta. In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro e, se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta (da 500 a 2.000 euro) con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Per quanto riguarda la somministrazione, rimane invece fermo quanto stabilito dall’art. 689, comma 1, del codice penale, che prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni o ad infermi di mente. I titolari di pubblici esercizi sono perciò tenuti al rispetto del limite della maggiore età solo nel caso di vendita di bevande alcoliche per asporto, con l’obbligo di richiesta del documento, mentre per il servizio di somministrazione al bancone o al tavolo il limite rimane quello dei 16 anni. L’art. 689 del codice penale viene, però, modificato con l’introduzione di due nuovi commi: il primo estende la sanzione prevista per chi somministra bevande alcoliche ai minori di anni 16 anche a coloro che impiegano distributori automatici di alcolici, che non consentano la rilevazione automatica dei dati anagrafici dell’utilizzatore o che non siano presidiati da personale incaricato di effettuare tale controllo; il secondo aggiunge alle pene già previste una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro e la sospensione dell’attività per tre mesi, in caso di più violazioni del divieto di somministrazione di alcolici ai minori di anni 16.
Passando al contrasto delle ludopatie, sempre dallo scorso 11 novembre, è vietata in qualsiasi pubblico esercizio la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco on line. Scatterà invece dal primo gennaio 2013 – ad integrazione della norma che prevede l’applicazione sugli apparecchi “newslot” di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza e di informazione sulle probabilità di vincita – l’obbligo per i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, o di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, di esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento delle persone con patologie correlate alla G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico). Sul tema del gioco è inoltre previsto un aumento dei controlli (da 5mila ad almeno 10mila su base annua) pianificati dall’Aams, d’intesa con la Siae, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, specificatamente destinati al contrasto del gioco minorile, negli esercizi in cui sono installati apparecchi con vincite in denaro. 
Il primo gennaio 2013 entrerà in vigore anche il divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minori di 18 anni. La sanzione per il tabaccaio va da 250 a 1.000 euro, nel caso di recidiva la sanzione sale da 500 a 2.000 euro, fino alla sospensione, per tre mesi, della licenza.
 
Beltrami (Ascom): «Un’arma in più per contrastare l'abuso»

L’introduzione del divieto di vendita di alcol ai minorenni è salutata con favore da parte dei pubblici esercizi, innanzitutto come il riconoscimento di un’idea sostenuta da tempo. «Bar e discoteche – commenta il presidente del Gruppo caffè e bar dell’Ascom Giorgio Beltrami – sono sempre stati additati come gli unici responsabili dell’abuso di alcol tra i giovani e delle sue conseguenze, a cominciare dagli incidenti stradali. Noi non ci siamo sottratti alle nostre responsabilità, ma abbiamo sempre evidenziato delle falle nel contrasto all’alcolismo giovanile, la principale rappresentata, appunto, dalla possibilità di approvvigionarsi di bevande alcoliche in negozi e supermercati. Abbiamo sempre ricordato che, anche soltanto per un fatto oggettivo che è quello dei prezzi, chi voleva bere trovava nella distribuzione commerciale un canale ben più a portata di mano e accessibile rispetto ai pubblici esercizi. Con l’approvazione di questo emendamento – rileva – si tiene finalmente conto delle considerazioni sollevate da tempo e si aggiunge uno strumento alla prevenzione e alla lotta contro l’alcolismo». Il divieto di vendita ai minori di 18 anni riguarda anche gli esercizi. «Non credo che per noi cambierà molto – aggiunge –, dal momento che, proprio per il motivo del costo, capita raramente la richiesta di bottiglie da portare via. Per quanto riguarda invece la somministrazione, mi sento di dire che il limite dei 16 anni è rispettato e che i locali sono comunque in prima fila nel promuovere un approccio consapevole al bere». Beltrami è d’accordo anche sull’amento delle sanzioni in caso di più violazioni del divieto di somministrazione ai minori di anni 16, «proprio perché siamo noi i primi a credere che l’alcolismo giovanile debba essere fermato» e sulle novità legate ai giochi auspica nei colleghi «sensibilità e rispetto delle norme per tenere sotto controllo una nuova emergenza sociale».      
Il cambiamento più netto è, quindi, per negozi, market e supermercati, dove prima non era espressamente previsto il divieto di vendita, nemmeno per i minori di 16 anni, ma erano intervenuti solo dei pareri ministeriali ad equiparare il concetto di somministrazione con quello di vendita, lasciando, di fatto, maglie abbastanza larghe.
«Ora, come dice il testo della nuova legge – evidenzia l’Ascom –, a meno che la maggiore età sia manifesta, per la vendita di alcolici si deve chiedere il documento d’identità». 

 

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